Consultazione pareri
Codice identificativo: | 473 |
Data ricezione: | 01/09/2025 |
Argomento: | Rotazione |
Oggetto: | Oggetto: Affidamenti di importo inferiore ad euro 140.000,00 – modalità. |
Quesito: | Nel caso in cui si dovesse effettuare un affidamento di servizi di manutenzione di importo inferiore ad euro 140.000,00, al fine di favorire la massima partecipazione - ed anche alla luce della Circolare del 20/11/2023, n. 228 del MIT e di quanto previsto a pag. 3, secondo capoverso del “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro” di ANAC del 30 luglio 2024 - si chiede se la scrivente stazione appaltante potrebbe procedere, anziché con l’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, con la “procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14” di cui all’art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023. Se la risposta fosse affermativa significherebbe poter quindi applicare anche quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del medesimo D. Lgs. (Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.), permettendo così alla stazione appaltante di invitare anche il contraente uscente qualora lo stesso fosse in possesso dei requisiti richiesti. Se però ciò fosse possibile, come si concilierebbe l’eventuale aggiudicazione al contraente uscente (che quindi potrebbe essere invitato in base all’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 36/2023) con quanto previsto dal comma 2 del medesimo art 49: in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi? La non applicazione del principio di rotazione contenuta nell’art. 49, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 costituirebbe di per sé deroga al comma 2 dell’art. 49? Si chiede inoltre se sia possibile utilizzare le modalità di individuazione dell'operatore economico cui richiedere preventivo come sopra esposte (pubblicazione manifestazione di interesse, richiesta di preventivo a tutti coloro che manifestano interesse, compreso quindi l'eventuale contraente uscente) anche nei casi di affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023. |
Risposta: | Quanto al primo quesito si rinvia a quanto già esposto dalla Circolare del 20/11/2023, n. 228 del MIT citata nel quesito. Per quanto riguarda il secondo e il terzo quesito si rammenta che in materia di rotazione degli operatori economici trova applicazione l’articolo 19 ter della lp 2/2016 e le relative linee guida in materia recata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 (ora in fase di revisione). Nelle linee guida, sulla scia della giurisprudenza prevalente, al paragrafo 3 è specificato che il principio di rotazione (e quindi il divieto di reinvito dell’operatore uscente) “non si applica nel caso di ricorso a procedure ordinarie o aperte al mercato che non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici da individuare. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette all’applicazione del principio di rotazione, le procedure in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso e l’amministrazione inviti tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione”. In ordine al quarto quesito si fa presente che recentemente il TAR Lecce, sez. II, sentenza n. 138/2025 ha escluso tale possibilità precisando che “tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)”. |
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