Consultazione pareri
Codice identificativo: | 474 |
Data ricezione: | 17/01/2025 |
Argomento: | Procedure di aggiudicazione |
Oggetto: | procedura negoziata senza bando |
Quesito: | L’art. 50 lettera c) e d) prevede le procedure di affidamento in caso di negoziata senza bando inferiore a 1 milione di euro (lettera c)) e inferiore alle soglie art. 14 (lettera d)). L’art. 76 del D.Lgs. 36/2023 si applica anche per le procedure di cui all’art. 50 lettera c) e d) o è riferita esclusivamente al sopra soglia ? |
Risposta: | L’art. 50 del Codice individua procedure semplificate per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, differenziate in ragione dell’importo dell’appalto, con finalità di celerità e di semplificazione delle medesime procedure di selezione, in applicazione dei principi del risultato e di massima tempestività definiti dal Codice. Va tuttavia considerato che la disciplina degli appalti sotto soglia non si esaurisce nelle disposizioni recate dalla Parte I del libro II del codice, giacché, per espressa previsione dell’art. 48, trovano altresì applicazione i principi generali e le ulteriori disposizioni contenute in parti diverse del codice, laddove le medesime non siano espressamente derogate. Ne consegue che, in generale, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 76 del Codice anche per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia europea al ricorrere dei presupposti tassativamente individuati dal legislatore, da intendersi di stretta interpretazione in ragione della natura eccezionale della procedura. Si aggiunge che l’utilizzo della procedura di cui all’art. 76 impone un onere motivazionale rigoroso circa la sussistenza dei presupposti in relazione alla specifica “situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”. In particolare, sulla base della suindicata disposizione, laddove si intenda fare ricorso alla procedura negoziata per ragioni di urgenza, dovrà essere data specifica e articolata motivazione circa la sussistenza di una situazione di estrema urgenza verificatasi per circostanze imprevedibili e non imputabili all’Amministrazione. |
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