Consultazione pareri
Codice identificativo: | 478 |
Data ricezione: | 23/01/2025 |
Argomento: | Subappalto |
Oggetto: | subappalto e subcontratto. |
Quesito: | L’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la materia dei subappalti e dei subcontratti prevedendo che vengano comunicati, alla stazione appaltante (comma 2bis), i relativi contratti. Al comma 11 dello stesso articolo è previsto il pagamento diretto al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a)quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; .............. per subcontraente si intente il titolare del subappalto o anche del sub-contratto? grazie |
Risposta: | Il comma 11 dell’articolo 119 prevede che “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto [ora: sesto, ndr] periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente”. A sua volta, il richiamato quinto periodo (divenuto, ora sesto periodo a seguito del “correttivo”) del comma 2 del medesimo articolo dispone che “L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”. Per quanto attiene all’individuazione di ciò che può costituire “subcontratti” si chiarisce che questi devono avere un’attinenza diretta e funzionale con l’appalto principale, rimanendo escluse altre tipologie non aventi tale connessione diretta. Si ritiene che la disciplina del cosiddetto “pagamento diretto” al subappaltatore sia estensibile anche ai subaffidamenti non costituenti subappalto avendo la Provincia - relativamente ai contratti scaturiti da bandi di gara o da lettere di invito pubblicati/inviate a partire dal 15 settembre 2023 - abrogato i precedenti riferimenti ad alcune tipologie di subaffidamento diverse dal subappalto al fine di allineare tutte le fattispecie di subaffidamento alla normativa statale. Resta inteso che, per poter effettuare il pagamento diretto al subaffidatario, devono ricorrere le condizioni che la legge estende anche ai subaffidamenti (in particolare: preventiva comunicazione di subaffidamento, riscontro in ordine all’inserimento della clausola di tracciabilità flussi finanziari da inserire a pena di nullità, l’avvenuto inserimento nel contratto delle clausole obbligatorie quali l’impegno al rispetto della policy anticorruzione di cui al punto 5.2 norma UNI ISO 37001 - o analogo impegno previsto da ciascuna amministrazione aggiudicatrice ecc.) e, in quanto compatibili, quelle previste per il pagamento diretto al subappaltatore (ad esempio: trasmissione da parte dell’appaltatore della fattura del subaffidatario e della proposta di pagamento diretto al medesimo con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subaffidamento ed evidenziazione dell’importo della ritenuta effettuata). |
< Indietro