in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 479
Data ricezione: 02/03/2025
 
Argomento: Criteri di aggiudicazione
 
Oggetto: Criterio di aggiudicazione
Quesito:

L’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 recita: 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2 non prevede, per gli affidamenti diretti (lettere a) e b) del comma 1 del D.Lgs n. 36/2023), quale criterio di aggiudicazione utilizzare lasciando spazio, in apparenza, alla scelta discrezionale della stazione appaltante. In caso di affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera (es. servizio di pulizia per un importo di centomila euro), è possibile utilizzare quindi il prezzo più basso?

 
Risposta:

L’affidamento diretto, anche nel caso di acquisizione di una pluralità di preventivi, non costituisce procedura di gara in quanto la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante sulla base di elementi di natura economica e/o qualitativa (art. 3 co.1 lett. d allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici). Nel caso di affidamento diretto non risulta pertanto applicabile la disposizione recata dall’art. 50 comma 4 del Codice riferita espressamente alla procedura negoziata. In tale senso si è espresso anche il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 2301 del 26 febbraio 2024 su un analogo quesito in merito all’applicabilità dell’art. 108 co. 2 lett. a) del Codice nel caso di affidamento diretto di servizi ad alta intensità di manodopera. Per completezza si richiama il parere n. 2318 del 26 febbraio 2024, con il quale il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel caso di affidamento diretto di servizi sostitutivi di mensa, in considerazione della specifica disciplina recata dall’art. 131 del Codice, che impone, con carattere assoluto, il ricorso a tale criterio di aggiudicazione.

 

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