in collaborazione con ITACA

Consultazione pareri

DETTAGLIO QUESITO

Codice identificativo: 480
Data ricezione: 02/03/2025
 
Argomento: Clausole sociali
 
Oggetto: Clausole sociali
Quesito:

Alla luce delle modifiche apportate alla L.P. n. 2/2016 in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti che all’art. 57 recita, al comma 1 : Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, ...omissis…... devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire….omissis..., la stabilità occupazionale del personale impiegato...omissis e, al parere del MIT 2083/2023, che ritiene, al riguardo dell’applicazione dell’art. 57: il dato testuale induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti. si chiede se, con riferimento alla risposta quesito n. 66 del 22 dicembre 2020 di codesto spettabile Esperto, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 2/2016 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1431/2020, debba continuare ad applicarsi la cosiddetta clausola sociale anche per gli affidamenti diretti.

 
Risposta:

Si premette che l’art. 57 del Codice trova applicazione in provincia di Trento limitatamente a quanto non già diversamente disciplinato dall’art. 32 della l.p. 2/2016, in particolare in materia di individuazione del contratto di riferimento, delle clausole sociali per il cambio appalto e in materia di clausola sociale per favorire l’inserimento di soggetti svantaggiati. Nella normativa provinciale, la clausola sociale di cui al comma 4 dell’art. 32 citato, intesa al riassorbimento del personale impiegato nel servizio dall’appaltatore uscente, esprime un principio generale di tutela dei lavoratori che deve trovare applicazione in tutti gli appalti ad alta intensità di manodopera, a prescindere dall’importo dell’affidamento, in forza di quanto previsto dal comma 4 sexies del l’art. 32 della l.p. 2/2016, fatte salve le ipotesi di deroga individuate dalla delibera della Giunta provinciale n. 1431/2020. La risposta al quesito è pertanto positiva.

 

< Indietro
torna all'inizio del contenuto